Comprare o ristrutturare casa? L’APE

Come leggere l’Attestato di Prestazione energetica (APE) in modo ponderato?

Non sai cos’è un APE? Pensi che sia fondamentale averlo? Vorresti capire di che si tratta?

In questo articolo cercherò di rispondere a queste domande ed, addirittura, di andare contro corrente.

Cominciamo col dire che APE sta per Attestato di Prestazione Energetica, ed in pratica rappresenta in modo “veloce” ed intuitivo la prestazione energetica di un immobile, in pratica quanto il tuo immobile sia efficiente, sia nella stagione invernale che estiva, ovvero quanto disperde calore nella stagione fredda e, di conseguenza, dovrò riscaldare e viceversa nella stagione calda.

Per farti comprendere meglio usiamo la metafora del secchio. Immagina che il tuo immobile sia come un secchi bucato (dispersioni e ponti termici). Per mantenere il secchio riempito sempre allo stesso livello (temperatura dell’ambiente) devi sempre aggiungere nuova acqua per compensare quella che si disperde dai buchi.

Alle nostre case succede una cosa simile, ovvero disperdono calore in inverno e noi dobbiamo continuare a riscaldare maggiormente, acquisiscono calore in estate e noi dobbiamo continuamente raffrescare.

Chiaro che meno sono i “buchi” meno noi dobbiamo raffrescare – riscaldare, e quindi spendere soldi per questa operazione.

L’APE, con un elaborato calcolo, stabilisce quanto è il tuo “rapporto buchi – energia da immettere” e ti posiziona in classi.

Le classi energetiche vanno dalla più bassa G, alla più alta e prestante A4.

Ora non starò a spiegare qui come viene calcolata l’APE, se sei interessato ci sono una miriade di articoli e video in rete, l’unica cosa essenziale da conoscere è che l’APE deve essere redatta da tecnici abilitati a farlo.

L’APE è obbligatorio se tu devi vendere (dal 01/09/2009) o affittare (dal 01/09/2010) un immobile, ed anche le agenzie immobiliari, negli annunci di vendita, sono obbligate ad inserire l’indice di prestazione energetica (il valore in kWh/mq anno riportato sull’APE).

L’APE è utile ma…

Esatto c’è un ma, perché per come la prassi ce lo ha fatto passare, diventa l’elemento fondamentale per la ricerca e l’acquisto di una casa.

Ti voglio fare un esempio in campo automobilistico, anche lì esistono le classi energetiche per il consume delle automobili.

Consideriamo ora la piacevolezza della guida, la sensazione che si ha al volante di una macchina. Lasciamo perdere l’estetica, il prezzo o ancor peggio lo status symbol che ci fa propendere per un modello piuttosto che un altro o per un brand particolare, consideriamo solo le sensazioni di guida.

Bene, detto quanto sopra, lascia che ti comunichi che la Fiat Panda Gpl è in Classe A, mentre la Porche Carrera 911 è in Classe G.

Con questo che cosa voglio dire?

Semplice, che l’APE per un immobile tiene presente solo la parte energetica, non è assolutamente un attestato della Qualità o del Benessere della Vita in quell’immobile. Mi spiego meglio.

Costruire una casa in classe A4 come quella riportata qui sotto nel disegno del grande architetto Ettore Sottsass è fattibile.

Al contrario costruire una casa come la splendida casa Farnsworth progettata da Ludwig Mies van der Rohe (riportata sotto) in classe A4 è pressoché impossibile.

Con gli esempi qui sopra voglio dire che l’interazione con il verde e la natura, con l’ambiente esterno ma anche l’armonia degli ambienti interni ed esterni non vengono contemplati nell’APE (che comunque è uno strumento utilissimo), come tutta una serie di aspetti fondamentali che concorrono alla qualità dell’abitare nel senso di armonia del vivere degli abitanti.

Quindi non lasciare che la classe energetica sia l’unico elemento, o il preponderante, delle tue scelte. Ci sono altri aspetti altrettanto importanti che devono essere valutati per ottenere la casa migliore per te.

Non attendere oltre, contattami qui per ottenere la casa dei tuoi sogni.

Super Bonus 110 %. Bufala o verità?

Con il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all’art. 119 si parla di Super Bonus al 110%. Ma siamo veramente sicuri che sia un reale strumento di rilancio?

Con l’art. 119 del Decreto Rilancio, si prevede una possibilità di detrazione del 110% per tutta una serie di interventi sugli edifici da recuperare in cinque anni anziché dieci anni d’imposta.

Cercherò, in questa sede, di essere il più chiaro possibile, cercando di spiegare cosa riporta l’art. 119 nel concreto e quali sono le perplessità.

Il art. 119 riporta tre grandi scenari principali per il recupero fiscale:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”, in pratica l’isolamento termico dei tetti e dei cappotti dell’edificio, sino ad un tetto di spesa di 60.000,00 € per ogni unità abitativa.
  • “Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione”, tante parole complesse per indicare la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con quelli di nuova generazione. Tetto max. di spesa 30.000,00 € per ogni unità abitativa.
  • “Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione“, anche quitante parole complesse per indicare la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con quelli di nuova generazione. Tetto max. di spesa 30.000,00 €.

Poi il decreto ci dice che sono ammesse alla detrazione del 110% anche le seguenti categorie di interventi purché associati ai tre interventi trainanti precedenti:

  • L’installazione dei pannelli fotovoltaici
  • L’installazione di colonnine di ricarica per autovetture elettriche
  • Su interventi di efficientamento energetico elencati all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero tutto quello che era detraibile al 65% (es. infissi)

Il Decreto inoltre specifica la possibilità per il cliente finale di avere uno sconto in fattura del 100%, qualora il fornitore si voglia trattenere, mettendola come credito d’imposta, la detrazione del 110% ed addirittura dà la possibilità a quest’ultimo di cederla a Banche o Finanziarie.

Le perplessità.

Come annunciato, la misura sembra una manna dal cielo, perché sembrerebbe la classica win-win-win situation.

Cioè, ci guadagnerebbero tutti perché:

  • I clienti finali sarebbero incentivati a fare dei lavori di efficientamento specialmente se con lo sconto in fattura riuscissero ad ottenere il lavoro senza, materialmente, tirare fuori un solo euro.
  • Le aziende fornitrici potrebbero essere molto interessate, primo perché mettendolo come Credito d’imposta a 100 in fattura loro guadagnerebbero un ulteriore 10% dalla stessa commessa, secondo anche per un evidente vantaggio commerciale in merito alla trattativa, perché se il cliente finale non deve spendere nulla di certo non ti verrà a chiedere uno sconto sul prezzo di listino.
  • Le Banche e le Finanziarie avrebbero l’opportunità di un guadagno del 9-10% in 5 anni qualora acquistassero il credito della detrazione, facendo un investimento assolutamente sicuro in quanto garantito dallo Stato.

Perfetto, dirai tu, lo scenario è meraviglioso.

Certo, peccato che non è stato calcolato il passaggio dal teorico al reale, ovvero non sono stati previsti tutta una serie di scogli.

Cominciamo col dire che, nello scenario che si prospetta o meglio che i media ci prospettano, sarà di notevole crisi economica, quindi la problematica delle Aziende fornitrici sarà, oltre al trovare lavoro e commesse, di avere liquidità per sopravvivere. Questo si traduce nel fatto che: non tutti gli interventi potranno essere tenuti in credito d’imposta; dovranno attrezzarsi con partnership con Banche e Finanziarie a cui cedere il Credito d’imposta.

Però la cosa non sarà semplice e scontata, in quanto le Banche e Finanziarie si muoveranno certo su un affare per loro così sicuro, ma al momento che questo diventi a tutti gli effetti sicuro, cioè alla fine lavori.

Infatti, sino ad oggi, la detrazione fiscale la si può richiedere alla fine lavori, quindi ci sarà la problematica che le Banche non accetteranno di muoversi prima con il classico metodo dell’avanzamento lavori. Risultato le aziende rischieranno fortemente lo scoperto.

Per farvi capire, ipotizziamo un intervento di cappotto termico su una ristrutturazione. Dalla conclusione della facciata alla fine lavori del cantiere possono passare anche 4-6 mesi, il che significa che l’azienda per quella lavorazione non potrà farsi pagare e dovrà anticipare tutta la spesa per un certo numero di mesi prima di essere liquidati della cifra in fattura.

Operazione difficilmente ipotizzabile per la maggior parte delle Imprese di piccole e medie dimensioni sul territorio nazionale.

Certo è che la cessione del Credito può avvenire successivamente anche da parte del cliente finale, questo non è escluso, però capite bene che sarà difficile che lo stesso decida di fare l’intervento sapendo che che dovrà sborsare lui comunque la cifra.

Staremo a vedere! Per conoscere gli sviluppi della vicenda e vedere se il tutto si tradurrà in una splendida favola od in una grande bufala iscriviti nel form in alto a destra per rimanere aggiornato.